Un decreto ingiuntivo da circa 15 mila euro è stato revocato dal Tribunale civile di Palermo dopo che una società di recupero crediti non è riuscita a dimostrare di essere la legittima titolare del credito vantato nei confronti di una coppia di coniugi di Monreale. La vicenda nasce dalla cessione di un credito da parte di un istituto bancario a una società specializzata nel recupero crediti. Quest’ultima, ritenendo di essere subentrata nei diritti della banca, aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo con cui veniva ordinato ai due coniugi di pagare un presunto debito di circa 15 mila euro. I coniugi, assistiti dall’avvocato Sandra Perna del Foro di Palermo, con studio a Monreale, hanno però deciso di opporsi al provvedimento, contestando non tanto l’esistenza originaria del rapporto con la banca, quanto il diritto della società di recupero crediti a pretendere quel pagamento.
La difesa si è concentrata su un principio giuridico ben preciso: chi acquista un credito deve dimostrare in maniera rigorosa e documentata che proprio quel determinato credito è stato effettivamente ceduto. Non basta, infatti, provare che una banca abbia trasferito un pacchetto di crediti né produrre la pubblicazione dell’operazione sulla Gazzetta Ufficiale. È necessario dimostrare che il credito oggetto della causa sia realmente compreso tra quelli acquistati. Nel corso del giudizio, secondo quanto emerge dalla sentenza, la società non è riuscita a fornire questa prova. Non sono stati prodotti gli elementi documentali necessari a dimostrare che il credito vantato nei confronti dei due coniugi fosse effettivamente incluso nell’operazione di cessione. Una tesi che trova conferma anche nell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui, quando il debitore contesta la titolarità del credito, la sola pubblicazione della cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente. La società che agisce in giudizio deve dimostrare, con documentazione specifica, che il singolo credito oggetto della controversia rientra tra quelli effettivamente acquistati.
Accogliendo le argomentazioni della difesa, il giudice del Tribunale civile di Palermo, Francesca Taormina, con la sentenza numero 4347/2026 ha revocato il decreto ingiuntivo precedentemente emesso, annullando la richiesta di pagamento avanzata nei confronti della coppia e condannando la società anche al pagamento delle spese legali. La decisione rappresenta un’importante conferma di un principio ormai consolidato in giurisprudenza: una società di recupero crediti può certamente acquistare un credito da una banca, ma se il debitore contesta la titolarità del credito, spetta alla società dimostrare, con documenti chiari e completi, che quel preciso credito è stato effettivamente ceduto. In mancanza di tale prova, la richiesta di pagamento non può essere accolta.
“Si tratta di una decisione di grande rilievo, soprattutto per Palermo, dove sono numerosissime le posizioni debitorie che, nel corso degli anni, sono state cedute dalle banche a società di recupero crediti – spiega l’avvocato Perna – Nella prassi, infatti, gli istituti di credito, anziché procedere direttamente con i pignoramenti o con altre azioni esecutive, hanno spesso preferito cedere in blocco i propri crediti a un prezzo inferiore rispetto al loro valore nominale. Queste cessioni venivano generalmente rese note attraverso pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, senza però indicare in maniera puntuale e dettagliata le singole posizioni debitorie trasferite. E proprio su questo aspetto è intervenuta la Corte di Cassazione con una pronuncia che, per gli operatori del diritto, rappresenta una vera e propria svolta. La Suprema Corte ha infatti chiarito che non è sufficiente una generica indicazione della cessione del credito, ma è necessario che i crediti ceduti siano specificamente individuabili. In mancanza di tale requisito, la società cessionaria non può dimostrare adeguatamente la propria legittimazione a pretendere il pagamento. Le conseguenze sono estremamente importanti. In molti casi, infatti, il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di recupero crediti può essere dichiarato inefficace o annullato, con effetti concreti per migliaia di cittadini che si trovano ad affrontare procedure esecutive fondate su cessioni non correttamente documentate. È una sentenza destinata a incidere profondamente sul contenzioso bancario e sul rapporto tra debitori e società di recupero crediti, rafforzando le garanzie a tutela dei cittadini”.




