I geometri e la Rc professionale: obblighi e diritti

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I geometri e la Rc professionale: obblighi e diritti
I geometri che sono iscritti all’albo della professione sono tenuti a sottoscrivere una polizza assicurativa

07 Novembre 2020 - 13:58

geometri che sono iscritti all’albo della professione sono tenuti a sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, sulla base di quanto previsto dal DPR 137/2012 del 7 agosto del 2012. Tale obbligo riguarda i singoli liberi professionisti; per quel che concerne le società, gli studi associati e le associazioni professionali, la polizza assicurativa copre i collaboratori, i soci e i partner per l’attività svolta nel nome e per conto della società, dello studio associato o dell’associazione professionale.

Convieneonline.it e la polizza per i geometri

Scegliere un’Assicurazione Geometra sul sito convieneonline.it vuol dire poter contare su una piattaforma di preventivazione online decisamente flessibile, che mette a disposizione un ricco assortimento di polizze professionali che possono essere personalizzate dal punto di vista delle garanzie, sempre all’insegna della massima affidabilità. Oltre che per i liberi professionisti, le garanzie valgono anche per le associazioni professionali, le società di professionisti e gli studi associati. Di conseguenza viene coperta la responsabilità civile professionale dei vari professionisti, che si tratti di consulenti, di collaboratori, di apprendisti, di tirocinanti, di praticanti o di dipendenti.

La copertura

Ma qual è la copertura che viene garantita dalla polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i geometri? I soggetti assicurati possono essere protetti rispetto alle richieste di risarcimento che vengono inoltrate da terzi nel corso del periodo in cui la polizza è valida per effetto di atti illeciti che sono accaduti durante le attività per cui è garantita in maniera esplicita la copertura assicurativa. Tale copertura si estende anche alle spese e ai costi sostenuti per l’attività di difesa del soggetto assicurato o per il rimborso di un provvedimento giudiziale.

I risarcimenti

I professionisti impegnati in un’attività di geometra in teoria possono compiere diversi errori che potrebbero portare a un risarcimento: per esempio la mancata valutazione del rispetto delle distanze tra i fabbricati, ma anche la verifica incompleta di situazioni catastali dovute ad aggiornamenti non effettuati. Un geometra, inoltre, potrebbe effettuare una valutazione immobiliare non in linea con il valore economico che viene erogato in seguito. La polizza di responsabilità civile professionale per geometri non copre le richieste di risarcimento che provengono da danni conseguenziali, da frodi o atti dolosi compiuti dal soggetto assicurato o da errori che sono stati compiuti prima che la polizza venisse stipulata, sempre che il soggetto assicurato ne fosse già a conoscenza.

Le altre esclusioni

Ci sono, poi, altre esclusioni di cui occorre tenere conto: per esempio quelle relative ad atti illeciti che siano stati compiuti da un soggetto assicurato che non risulta iscritto all’albo dei geometri; oppure i contratti in cui il geometra agisce in qualità di appaltatore edile per opere subacquee o altre opere ad alto rischio come le dighe, le gallerie, le funivie e le ferrovie. Sono esclusi dalle coperture anche i prodotti e i beni che vengono forniti o venduti dai sub-appaltatori e i casi di fallimento e di insolvenza, come pure le obbligazioni di natura fiscale, i casi di ingiuria e diffamazione e i danni materiali o corporali.

Il regime claims made

Il regime claims made si applica anche per la polizza professionale geometri. Ciò vuol dire che l’assicurazione copre unicamente le richieste di risarcimento presentate quando la polizza è attiva, a condizione che siano correlate ad atti illeciti che sono stati compiuti nel corso del periodo di retroattività. Di conseguenza, non sono coperte le richieste di risarcimento che vengono presentate dopo che il periodo di validità della polizza si è concluso, anche nel caso in cui gli atti illeciti si siano verificati quando il professionista era assicurato.

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