Coprifuoco, chiusure dei negozi, spostamenti: ecco il nuovo Dpcm

Redazione

Dall'Italia e dal Mondo - Emergenza coronavirus

Coprifuoco, chiusure dei negozi, spostamenti: ecco il nuovo Dpcm
Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm

04 Novembre 2020 - 07:34

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm per contrastare l’emergenza sanitaria causata da coronavirus. L’ennesimo di questa pandemia. Tra le novità più importanti, il fatto che l’Italia venga divisa in tre, ossia ci sono tre diverse tipologie di emergenza in base al contagio: ci saranno dunque le regioni “rosse” dove l’emergenza è molto grave e le misure sono quindi molto più restrittive, quelle “arancioni”, di media gravità e quelle “verdi” in cui l’emergenza non è ancora a livelli esagerati. In base al colore, i provvedimenti sono diversi. Ma ci sono delle regole che valgono per tutti, indipendentemente dal colore delle regioni. Analizziamole. I provvedimenti scatteranno domani e saranno validi fino al 3 dicembre.

REGOLE PER TUTTE LE REGIONI
Chiusura di musei, mostre e luoghi di cultura; nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole; didattica a distanza al 100% per le superiori. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza; riduzione al 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici, con esclusione del trasporto scolastico dedicato; dalle ore 22 alle ore 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; chiudono i corner per le scommesse e giochi ovunque siano (bar, tabacchi ecc); sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana; nella pubblica amministrazione vanno assicurate le percentuali più elevate possibili di lavoro agile.

REGIONI “ROSSE”
Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie; sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti); sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; tutte le attività svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva è consentito esclusivamente all’aperto ed in forma individuale; possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, o quando sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali; le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza; i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

REGIONI “ARANCIONI”
Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle regioni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

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