La detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo e, in applicazione del criterio di cassa, spetta nel periodo in cui il contribuente ha sostenuto le spese (anche se il pagamento è avvenuto in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati). La detrazione deve essere suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
Per usufruire delle percentuali più elevate di detrazione, si legge ancora nell’articolo, è necessario che il contribuente sia titolare, al momento di inizio dei lavori, di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione); e che l’unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi sia adibita ad abitazione principale. Tuttavia, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8 del 19 giugno 2025, quando l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiore detrazione spetta a condizione che lo stesso immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.
Insieme alle ristrutturazioni, l’esecutivo ha prorogato anche l’ecobonus per l’efficientamento energetico e il bonus mobili ed elettrodomestici, che garantisce uno sconto fiscale del 50% sugli acquisti arredi collegati ai lavori di ristrutturazione, entro un limite di spesa di 5.000 euro. Resta invece in sospeso la misura relativa all’ecobonus al 65%, per la quale si attende il via libera da Bruxelles sull’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale (Nec) al fine di estendere i margini di spesa.
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(ITALPRESS).




