Referendum, la riforma costituzionale spiegata in 13 punti

Redazione

Cronaca

Referendum, la riforma costituzionale spiegata in 13 punti

04 Dicembre 2016 - 09:59

Nel giorno del referendum è bene ricordare cosa prevede la riforma costituzionale e votare informati. I seggi ricordiamo sono stati aperti oggi alle 7 e lo rimarranno fino alle 23 di questa sera. Di seguito la riforma spiegata in 13 punti.

1. CAMERA. Sarà l’unica a votare la fiducia e a deliberare, a maggioranza assoluta, lo stato di guerra. E sarà anche l’unica a decidere su amnistia e indulto. I deputati restano 630 e verranno eletti a suffragio universale come oggi.

2. SENATO. Continuerà a chiamarsi Senato della Repubblica, ma verrà ridimensionato nel numero e nelle competenze. Sarà composto da 95 membri eletti dai Consigli Regionali e dalle province autonome, più 5 nominati dal capo dello Stato che resteranno in carica per 7 anni. Su circa 20 materie, tra cui le leggi di revisione costituzionale e quelle di attuazione delle direttive comunitarie, deciderà in regime di bicameralismo perfetto insieme alla Camera. Proprio come ora. Per altre leggi ordinarie, invece, potrà o dovrà chiedere alla Camera di intervenire. In alcuni casi si tratterà di “monocameralismo con ruolo rinforzato del Senato”, in altri di “monocameralismo partecipato”. Iter ad hoc per le leggi di bilancio. Il Senato non sarà sottoposto a scioglimento, ma a rinnovo parziale perché la durata del mandato dei senatori-consiglieri coinciderà con quella di regioni o province autonome da cui sono stati eletti. I 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali saranno eletti dai consigli regionali o dalle province autonome in conformità alle scelte degli elettori. Rinviando a legge ordinaria la decisione se prevedere o meno un “listino” quando si voterà per le amministrative. I Consigli Regionali e delle province autonome eleggeranno con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti. Di questi 95 consiglieri, 21 saranno sindaci.

Spariscono i senatori a vita. Attualmente sono i presendenti della Repubblica che hanno concluso il mandato e le personalità che hanno “Illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”. Non saranno più votati a vita, ma resteranno in carica sette anni.

3. IMMUNITA’. Anche i nuovi senatori godranno delle stesse tutele dei deputati. Non potranno essere arrestati o sottoposti a intercettazione senza l’autorizzazione del Senato.

4. FEDERALISMO. Sono riportate in capo allo Stato alcune competenze come energia, infrastrutture strategiche e sistema nazionale di protezione civile. Inoltre, su proposta del governo, la Camera potrà approvare leggi anche nei campi di competenza delle Regioni, ‘quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale’. Cioè si potrà esercitare la “clausola di supremazia” anche quando è prevista la competenza esclusiva delle regioni.

5. DDL GOVERNO: VOTO IN DATA CERTA. Il governo, al quale resterà in capo il potere di decretazione d’urgenza, potrà anche chiedere alla Camera di deliberare su disegni di legge ritenuti “essenziali per l’attuazione del programma di governo” entro 70 giorni, prorogabili di altri 15.

6. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Lo eleggeranno i 630 deputati e i 100 senatori. Per i primi 3 scrutini occorrono i due terzi dei componenti; dal quarto si scende ai tre quinti; dal settimo scrutinio sarà sufficiente la maggioranza dei 3/5 dei votanti.

7. CORTE COSTITUZIONALE. Dei 15 giudici, 5 sono di elezione parlamentare, 3 saranno eletti dalla Camera e 2 dal Senato.

8. REFERENDUM. Rimane la soglia delle 500 mila firme per presentare un quesito, ma si introduce un nuovo quorum per la validità del referendum (oltre a quello già esistente). Se la richiesta viene presentata da almeno 800 mila elettori, il quorum si abbassa e viene calcolato sul numero dei votanti alle ultime elezioni della Camera. Per renderlo valido basterà la metà di questi ultimi.

9. REFERENDUM PROPOSITIVI. Vengono introdotti con la riforma; una legge ordinaria ne stabilirà le modalità di attuazione. Sono in uso in molti paesi europei. Ha il vantaggio di interrogare direttamente la popolazione sui temi di grande attualità. Due esempi: il referendum sull’indipendenza della Scozia e quello per i matrimoni gay in Irlanda. Si tratta di una forma di partecipazione diretta del popolo al processo legislativo.

10. DDL DI INIZIATIVA POPOLARE. Salgono da 50.000 a 150.000 le firme necessarie per presentare un ddl di iniziativa popolare. Però i regolamenti della Camera, che per far questo dovrebbero venire riformati, dovranno indicare tempi precisi di esame.

11. LEGGE ELETTORALE. Viene introdotto il ricorso preventivo sulle leggi elettorali (cioè prima della loro promulgazione) alla Corte Costituzionale su richiesta di 1/3 dei componenti del Senato o 1/4 dei componenti della Camera entro 10 giorni dall’ approvazione della legge. E la Corte dovrà pronunciarsi entro 30 giorni. Se illegittima, la legge non può essere promulgata.

12. PROVINCE. Si cancella il loro nome dopo la trasformazione, da parte della legge Delrio, in “enti di area vasta”.

13. CNEL. Viene soppresso il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro. Era composto da 64 consiglieri più il Presidente. Fu creato nel 1948 come “raccordo” tra società civile e Palazzi della Politica. Ruolo che si è ridotto negli anni. Il personale passa alla Corte dei Conti.

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