I comuni del comprensorio monrealese al voto: le novità della legge elettorale

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I comuni del comprensorio monrealese al voto: le novità della legge elettorale

27 Aprile 2017 - 12:57

Il prossimo 11 giugno numerosi comuni del comprensorio monrealese andranno al voto per il rinnovo del consiglio e della giunta comunale. Oltre a Palermo, questi i comuni del comprensorio di Monreale al voto: Altofonte, Camporeale, Piana degli Albanesi, San Cipirello e San Giuseppe Jato. Rispetto alle scorse tornate elettorali molte sono le novità introdotte con la riforma Delrio. In questo articolo proviamo a spiegarle sinteticamente.

Per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 10 consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in 2. La lista elettorale collegata al candidato sindaco deve comprendere un numero di candidati non superiore a 10 e non inferiore a 7. Per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 12 consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in 4. La lista elettorale collegata al candidato sindaco deve comprendere un numero di candidati non superiore a 12 e non inferiore a 9.

Per i comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 16 consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in 5. La lista elettorale collegata al candidato sindaco, nei comuni da 10.001 fino a 15.000 abitanti, deve comprendere un numero di candidati non superiore a 16 e non inferiore a 12. Nei comuni da 15.001 a 30.000 abitanti invece la lista elettorale collegata al candidato sindaco deve comprendere un numero di candidati non superiore a 16 e non inferiore a 11.

Per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ove si presenti una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti gli assessori nominati dal Sindaco possono essere anche esterni al Consiglio comunale se previsto dallo Statuto. Per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori non possono essere contemporaneamente componenti del Consiglio comunale.

Le cosiddette “quote rosa” e la doppia preferenza di genere
Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è previsto il solo principio che nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi senza prevedere una quota massima per genere e per l’elettore è possibile esprimere una sola preferenza. Oltre i 5mila abitanti è invece previsto che nelle liste dei candidati venga assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi e nessuno di essi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3. Ciascun elettore può esprimere, nella stessa lista, uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. Nei comuni con popolazione inferiore al 3.000 abitanti è prevista solo la presenza di entrambi i sessi in giunta, ma senza ulteriori precisazioni.

Come si vota
Nei Comuni fino a 15.000 abitanti si vota con una sola scheda per eleggere sia il Sindaco che i Consiglieri Comunali. Ciascun candidato alla carica di Sindaco sarà affiancato dalla lista elettorale che lo appoggia, composta dai candidati alla carica di Consigliere. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato Sindaco, con accanto a ciascun candidato il contrassegno della lista che lo appoggia. Il voto per il Sindaco e quello per il Consiglio sono uniti: votare per un candidato Sindaco significa dare una preferenza alla lista che lo appoggia. Viene eletto Sindaco, il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Nei Comuni con più di 15.000 abitanti si vota sempre con una sola scheda, sulla quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e, a fianco di ciascuno, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano. Il cittadino può esprimere il proprio voto in tre modi diversi:
1. tracciando un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato Sindaco da quest’ultima appoggiato;
2. tracciando un segno sul simbolo di una lista e tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato Sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto “voto disgiunto”;
3. tracciando un segno solo sul nome del Sindaco, votando così solo per il candidato Sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo collegate.
Nei Comuni con più di 15.000 ab. è eletto Sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno). Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare la seconda domenica successiva per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti (ballottaggio).

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